Indicatore di tempestività dei pagamenti

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 33

Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi prestazioni professionali e forniture, denominato indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, nonchè l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti, nonchè l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalita' definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata. 


Nota:

L’indicatore di tempestività dei pagamenti, definito nelle modalità di calcolo è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura, o richiesta equivalente di pagamento, e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto (numeratore), rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento (denominatore).

In sintesi, l’indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all’importo delle fatture.

L’indicatore è calcolato su base annuale per il 2016, e a partire dal 2017 su base trimestrale e annuale.

Sono elaborate tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento, anche quelle eventualmente pagate prima della data di scadenza. In tal caso, la differenza avrà valore negativo nel calcolo incidendo sulla media ponderata. L’unità di misura è in giorni. Nel calcolo, sono considerati i giorni da calendario, compresi i festivi.

Contenuto inserito il 20-02-2017 aggiornato al 20-02-2017

Art. 33, comma 1 del D.lgs. n. 33/2013)

L’indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura, o richiesta equivalente di pagamento, e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto (numeratore), rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento (denominatore).

In sintesi, l’indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all’importo delle fatture.

L’indicatore è calcolato su base trimestrale e su base annuale a partire dal 2017, per l'anno 2016 è calcolato su base annuale.

Sono elaborate tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento, anche quelle eventualmente pagate prima della data di scadenza. In tal caso, la differenza avrà valore negativo nel calcolo incidendo sulla media ponderata. L’unità di misura è in giorni. Nel calcolo, sono considerati i giorni da calendario, compresi i festivi.

Indicatore trimestrale - anno 2016

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti ai sensi dell'articolo 41 del Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 e dell'articolo 9 del DPCM del 22 settembre 2014.

Quarto trimestre anno 2016: giorni 0,01

Terzo trimestre anno 2016: giorni 0,03

Secondo trimestre anno 2016: giorni 0,02

Primo trimestre anno 2016: giorni 0,04

Indicatore annuale - anno 2016

Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014.

Anno 2016: giorni 0,03

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