Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

AGEVOLAZIONI PER LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO

Responsabile di procedimento: sig.ra Pignotti Lorella

Uffici responsabili

Servizio IMU - TASI - ICI

Descrizione

Agevolazioni per le locazioni a canone concordato

Come procedere:

L’IMU è ridotta del 25% per cento per gli immobili locati a canone concordato (alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni delle proprietà edilizia e quelle dei conduttori) di cui alla legge n. 431 del 1998.

A seguito dell’accordo territoriale per il Comune di Fiumicino del 12 dicembre 2023 sottoscritto ai sensi del decreto ministeriale del 16 gennaio 2017, per beneficiare dell’aliquota agevolata dell’ 8,70 per mille e della riduzione del 25% dell'IMU prevista per gli immobili locati a canone concordato ai sensi dell’articolo 2, commi 3 e 4 della Legge 9 dicembre 1998, 431, è necessaria l'attestazione di “rispondenza” (conformità) da parte di una delle associazioni di categoria. Restano validi, per l'agevolazione, i precedenti accordi di categoria depositati e sottoscritti dall'Amministrazione comunale.

Se il nuovo contratto è stipulato con l’ausilio di una organizzazione sindacale (contratto assistito), l’attestazione è già compresa nel contratto che viene sottoscritto (e timbrato) anche dalle medesime organizzazioni (art. 4 lettera B dell’accordo territoriale).

Se, invece, si è stipulato un contratto non assistito, la suddetta attestazione dovrà essere richiesta ad una delle organizzazioni sindacali della proprietà e dell'inquilinato, così come previsto dall'art. 4 lettera A dell’accordo territoriale.

Si è tenuti a dichiarare al Comune il possesso dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni previste per gli immobili locati a canone concordato. Nella dichiarazione IMU dovrà essere allegato il contratto di locazione.

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 21/03/2029

Allegati

File con estensione pdf Accordo territoriale per il Comune di Fiumicino: allegato_accordo_territoriale_di_fiumicino_del_12122023.pdf
(Pubblicato il 02/05/2024 - Aggiornato il 02/05/2024 - 2443 kb - pdf)
File con estensione pdf Accordo territoriale Comune di Fiumicino 2019: accordo_territoriale_2019.pdf
(Pubblicato il 09/07/2024 - Aggiornato il 09/07/2024 - 2875 kb - pdf)
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