
Tipologie di procedimento
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Nota:
Rateazione IMU - TASI
Uffici responsabili
Servizio IMU - TASI - ICIDescrizione
Si riporta di seguito quanto indicato nel regolamento delle entrate approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 61 del 31 luglio 2020 così come modificato con Delibera n. 10 del 15 marzo 2021.
1. Il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell’entrata patrimoniale su richiesta del debitore che si trovi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica , autorizza la dilazione di pagamento delle somme dovute in rate, di regola mensili, di pari importo. L’istanza deve essere presentata al Servizio competente, entro 60 giorni dalla notifica del titolo di pagamento, salvo casi eccezionali dovuti ad esigenze sopravvenute.
2. Il debitore, utilizzando il modello di dichiarazione sostitutiva, dichiarerà sotto la propria responsabilità di trovarsi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, specificandone le cause. A supporto della dimostrazione dello stato di obiettiva difficoltà, alla richiesta di rateizzazione potrà essere allegato il modello ISEE corrente.
3. Il numero massimo di rate (mensili) concedibili è pari a 72, secondo il seguente schema:
- fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
- da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
- da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
- da euro 4. 000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- da euro 6.000,01 ad euro 10.000,00 fino a trentasei rate mensili.
- da euro 10.001,00 ad euro 20.000,00 fino a quarantotto rate mensili.
- oltre i 20.001,00 fino a settantadue rate mensili.
4. Il responsabile dell’entrata, previo accertamento dei presupposti per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro 60 giorni dalla ricezione, con atto motivato può accogliere la richiesta di rateizzazione ovvero respingerla.
5. Sulle somme rateizzate verranno applicati gli interessi di mora di cui all'articolo 25, computati su base giornaliera.
6. Non si possono rateizzare importi inferiori ad euro 100,00, fatte salve eccezionali situazioni di particolare disagio economico, valutate dal responsabile dell’entrata.
7. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione
8. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall’invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito
non può più essere rateizzato e l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
9. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la dilazione concessa per la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 12 rate mensili ulteriori rispetto al piano originario, salvo che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 8; la proroga non può essere concessa a chi stia usufruendo di un
piano di rateizzazione di 72 rate mensili.
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